Tipologie di procedimento organizzazione dal 01 08 23

 In
Per ciascuna tipologia di procedimento:

 

 

2)  unità organizzative responsabili dell’istruttoria

 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Con le determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 1 agosto 2023, n. 2 del 2 agosto 2023 e con l’Ordine di servizio n. 32 del 1 settembre 2023 è stata attribuita una nuova organizzazione funzionale della Segreteria Tecnico – Operativa, la cui pianta organica è stata approvata con Delibera del Comitato di Gestione n. 33 del 20 dicembre 2018 e successive delibere di modifica n. 9 del 25 febbraio 2021 e n. 5 del 27 aprile 2023. Sulla base del nuovo schema ivi delineato, l’Ente è così strutturato:

Area di responsabilità Funzionigramma Procedimenti ad Istanza di parte Procedimenti d’ufficio
Staff Area di Presidenza e Area di Supporto STF Link Link
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza – Ufficio di Supporto RPCT Link Link
Direzione Pianificazione e Sviluppo DPS Link Link
Direzione Amministrazione e Bilancio DAB Link Link
Direzione Demanio Nord DDN Link Link
Direzione Demanio Sud DDS Link Link
Direzione Occupazione ed Impresa DOI Link Link
Direzione Tecnica Nord DTN Link Link
Direzione Tecnica Sud DTS Link Link
Direzione Security Portuale  DSP Link Link
Con la successiva regolamentazione dello sportello unico sono stati valutati i procedimenti amministrativi catalogati e sono stati individuati, ai sensi delle vigenti linee guida ministeriali, i seguenti procedimenti come appartenenti al SUA (aggiornamento 2023), l’elenco è scaricabile da qui

Risulta ancora da completare l’incardinazione di tutto il personale ai singoli uffici, in conformità a quanto individuato nella pianta organica. In assenza del completamento della dotazione organica prevista, l’effettiva realizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite alle strutture dell’Ente potrebbe presentare alcune differenze con quanto qui proposto.

Nei link sopraelencati sono comunque rinvenibili tutti i procedimenti in capo alla AdSP del Mare di Sardegna divisi per aree dirigenziali fermo restando quanto evidenziato nei successivi punti relativamente ai poteri in materia di responsabilità dei procedimenti ed adozione dei provvedimenti finali in capo al Segretario generale, Presidente e Comitato di gestione.

 

3) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Ai sensi dell’art. 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 i procedimenti amministrativi sono curati dal Segretariato generale.

Il Segretariato generale è composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa, di cui il Segretario si avvale per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Autorità.

Il Segretario generale:

  • è preposto alla segreteria tecnico-operativa;
  • provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all’articolo 6-bis della presente legge;
  • cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione;
  • cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
  • cura l’attuazione delle direttive del presidente e del comitato di gestione;
  • elabora il piano regolatore di sistema portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
  • riferisce al comitato di gestione sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull’organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;
  • provvede alla tenuta dei registri dei lavoratori operanti in porto.

Con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 30 settembre 2021 l’Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario generale.

Per informazioni:

 

4) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

L’adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti spetta, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, nr. 84, al Presidente e, nei casi espressamente previsti dalla suddetta legge, al Comitato di gestione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 luglio 2021, n 284 il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Autorità di sistema portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del Piano Operativo Triennale.

Il Presidente:

  • nomina e presiede il Comitato di gestione;
  • propone la nomina del Segretario generale;
  • sottopone al Comitato di gestione, per l’approvazione, il piano operativo triennale;
  • sottopone al Comitato di gestione, per l’adozione, il piano regolatore di sistema portuale;
  • sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale;
  • bis) può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all’articolo 5, comma 4;
  • dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all’articolo 6, comma 10;
  • provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente può, altresì, promuovere la stipula di protocolli d’intesa fra l’autorità e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure;
  • promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari;
  • partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento;
  • promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma;
  • amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
  • bis) insedia e convoca l’Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell’articolo 11-bis;
  • esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all’Autorità di sistema portuale dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, e all’articolo 18, commi 1 e 3, nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza;
  • assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni;
  • può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione;
  • esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l’autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;
  • esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell’Autorità di sistema portuale;
  • il presidente dell’Autorità di sistema portuale, inoltre, ai fini dell’esercizio della funzione di coordinamento, può convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell’esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto;
  • bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell’organico del soggetto di cui all’articolo 17, il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Per informazioni sul Presidente cliccare qui.

Il Comitato di gestione:

  • adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all’articolo 5, comma 5;
  • approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento;
  • approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
  • predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di sistema portuale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • approva la relazione annuale sull’attività dell’Autorità di sistema portuale  da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • f) esprime i pareri di cui all’articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q) e di cui all’articolo 6-bis, lettera c-bis);
  • g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 10, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l’ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all’articolo 16, comma 4, ed all’articolo 18, commi 1 e 3;
  • delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all’articolo 18, comma 4;
  • delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell’Autorità di sistema portuale;
  • delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell’Autorità di sistema portuale e gli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’Autorità di sistema portuale;
  • nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell’Autorità di sistema portuale;
  • bis) delibera il Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Per informazioni sul Comitato di gestione cliccare qui.

L’istruttoria degli atti ed i rapporti con il Presidente ed il Comitato di gestione è curata ex lege dal Segretario Generale.

Per informazioni:

 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

A seguito della comunicazione di avvio del procedimento gli interessati possono contattare il Responsabile del procedimento nei modi previsti nella comunicazione stessa. I destinatari e i contro-interessati dei provvedimenti amministrativi possono esercitare diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Per informazioni:

 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Il termine di conclusione, in base all’ art.2 della legge n. 241/1990, è fissato generalmente in 30 giorni, può eventualmente diverso quando previsto dalla legge che disciplina il singolo procedimento, ovvero  maggiore quando stabilito dalla pubblica amministrazione tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e degli interessi pubblici tutelati.

Da questo link è possibile scaricare i regolamenti delle due preesistenti Autorità Portuali con l’indicazione dei procedimenti che hanno una durata superiore a 30 giorni.

Per i procedimenti demaniali i termini sono fissati dall’apposito regolamento (all’art. 14) scaricabile al seguente Link

 

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione

Per le attuali norme applicabili alle AdSP ed in base alla regolamentazione adottata dall’AdSP del Mare di Sardegna il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’Amministrazione nei seguenti casi:

  • Direzioni Demanio Nord e Sud – materia: demanio marittimo = nulla osta per edificare nella fascia dei 30 m dal mare ex art. 55 cod. nav. (30 gg.)
  • Direzione Occupazione ed Impresa ‒ materia: lavoro portuale = autorizzazioni per svolgere operazioni e servizi portuali ex art. 16 L. 84/94 (90 gg.)
 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

STRUMENTI DI TUTELA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III della legge n. 241/1990.

I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall’adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 legge n. 241/1990.

Gli interessati di cui all’articolo 22 legge n. 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Dal diritto di accesso sono esclusi gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale).

Gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione – prima dell’adozione di un provvedimento negativo – dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Questo solo per i procedimenti ad istanza di parte.

Gli interessati – entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente – hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

STRUMENTI DI TUTELA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE:

TUTELA GIURISDIZIONALE

Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (Tribunale e Corti d’Appello), mentre in caso di violazione di interessi legittimi la competenza spetta al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).

In particolari materie, espressamente previste dalla legge ‒ giurisdizione esclusiva ‒ il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi.

L’organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti/interessi è il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna che ha sede a Cagliari, in Via Sassari n. 170.

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

  • 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell’atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza;
  • entro 30 giorni, a pena di decadenza, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Termini per presentare un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione

L’azione può essere proposta nanti al TAR una volta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L’azione può essere proposta al TAR entro il termine decadenziale di1 anno dalla conoscenza della decisione sfavorevole o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione all’AdSP e, se individuabili, ai contro interessati.

TUTELA AMMINISTRATIVA

Il ricorso amministrativo si risolve in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della pubblica amministrazione senza l’interventi giurisdizionale.

Il fine del ricorso è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

È un rimedio giustiziale generale che permette di impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività. Si propone al Presidente della Repubblica per far valere solo vizi di legittimità che abbiano leso diritti soggettivi o interessi legittimi. Caratteristica di questo ricorso è la relazione di alternatività con il ricorso giurisdizionale. È infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e viceversa.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell’atto e deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati.

 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

 

Nell’AdSP del Mare di Sardegna è attivo lo Sportello Unico Amministrativo (SUAMS) che, come previsto dall’art. 15 bis della L.84/94, interessa “tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività economiche, ad eccezione di quelli dello Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza” e “svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto”. Il SUAMS persegue il rispetto e l’applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall’art.97 della Costituzione e costituisce lo strumento mediante il quale l’Autorità di Sistema Portuale assicura la conduzione e la semplificazione delle procedure inerenti alle proprie attività, relative agli scali di competenza, garantendone una gestione digitalizzata, centralizzata, ottimizzata e trasparente. Lo Sportello opera nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida in materia emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
 

10) modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

I Pagamenti possono essere effettuati tramite il servizio PagoPA accedendo al seguente LINK

Oppure:

  • Conto corrente bancario: Banco di Sardegna
  • IBAN: IT04T0101504800000070138363
  • Conto tesoreria: Banca d’Italia.
  • Numero di conto: 36804
  • IBAN: IT89B0100003245520300036804

Nella causale di versamento deve essere indicata ogni informazione idonea ad identificare il motivo del pagamento.

 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

La legge 28 gennaio 1994, n. 84 prevede che tutti i principali atti siano adottati dai due tra i principali organi dell’Ente: il Presidente (art. 8); in taluni particolari casi dal Comitato di gestione (art. 9). Non esistono a norma di legge soggetti a cui è attribuito un potere sostitutivo rispetto a detti organi.

Per informazioni:

Per i procedimenti ad istanza di parte:
 

1) atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Atti, documenti e modulistica sono integrati nella piattaforma SUAMS (link)
 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Per informazioni:

successivamente con gli uffici competenti possono essere concordati appuntamenti specifici per informazioni.

Per istanze: PEC adsp@pec.adspmaredisardegna.it

Uffici e Protocollo

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Sede Legale: Molo Dogana – 09123 Cagliari

Ufficio UTP Olbia: Stazione Marittima Isola Bianca – 07026 Olbia

Orari Ufficio Protocollo

MATTINA: Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

POMERIGGIO: Martedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30.

 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

In merito alle disposizioni di cui all’art. 35, c. 3 del decreto legislativo n. 33/2013, per le amministrazioni procedenti che necessitano di accedere direttamente ai dati per le finalità loro assegnate dalla legge possono fare riferimento al seguente indirizzo di posta certificata:

adsp@pec.adspmaredisardegna.it

ovvero al seguente numero telefonico

Tel. +39 070.679531

 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Si rinvia alla pertinente sezione dell’Amministrazione trasparente da questo LINK

Post recenti

Inizia a digitare e premi Enter per effettuare una ricerca